Art. 9
Procedimento di iscrizione
1. Ricevuta la domanda di cui all'art. 8, l'Ufficio competente
verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e
l'idoneita' della documentazione e delle informazioni prodotte e la
sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. Se dai
bilanci prodotti risulta che l'ente negli ultimi due esercizi
consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui
all'art. 31, comma 1, del Codice, l'Ufficio deve acquisire la
prescritta informazione antimafia richiamata all'art. 48, comma 6,
dello stesso.
2. In caso di correttezza e completezza della domanda e della
relativa documentazione, nonche' di sussistenza delle condizioni
previste dal Codice, entro sessanta giorni, con apposito
provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione
del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le modalita'
indicate nell'allegato tecnico A.
3. In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da
quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o
chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di
suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il
medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a
completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la
documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore
a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda
completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o,
in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio
provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti
procedimentali fino alla conclusione del procedimento.
4. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti ai
sensi dell'art. 47, comma 5, del Codice, in conformita' al modello
standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso
aderisce e approvato con decreto direttoriale a firma del
responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il
quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, fatta salva la
regolarita' formale della restante documentazione, il termine di
sessanta giorni di cui ai commi precedenti e' ridotto a trenta
giorni.
5. Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali
assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di
iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque
accolta. L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei
termini procedimentali e' accessibile attraverso il portale del
RUNTS.
6. A seguito dell'iscrizione l'Ufficio competente del RUNTS
assicura la pubblicita' dello stesso, delle informazioni e degli atti
forniti dall'ente al fine di assicurarne la conoscibilita' ai terzi.
7. L'ETS iscritto e' individuato in maniera univoca nel RUNTS
mediante il proprio codice fiscale.
8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS e' ammesso ricorso
avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per
territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e'
competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.