Art. 13
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale
1. Gli enti che esercitano la propria attivita' in via esclusiva o
principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano
l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel
registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono
iscriversi anche al registro delle imprese se esercitino la propria
attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa
commerciale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non e' applicabile alle
imprese sociali, per le quali si applica l'art. 3, comma 1, lettera
d) del presente decreto.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti agli adempimenti di cui
all'art. 13, commi 4 e 5 del Codice.