Art. 6

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
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  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
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  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 6

Modalita' delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS

1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS,
incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli
Uffici del RUNTS esclusivamente con modalita' telematiche tali da
consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione
telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il
rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema
telematico e di avvenuta protocollazione da parte
dell'amministrazione ricevente.
2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai
fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonche'
le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in
previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono
individuate nell'allegato tecnico B che costituisce parte integrante
del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo
di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda
di iscrizione forniscono, per le medesime finalita', un indirizzo di
posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS.
4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i
cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno
facolta' di usare la loro lingua nelle interlocuzioni con l'Ufficio
provinciale del RUNTS di riferimento. Le specifiche tecniche dei
moduli informatici e le caratteristiche della documentazione di cui
al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).