Art. 12

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 12

Societa' di mutuo soccorso

1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma
1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15
aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali
presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo
di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non
gestiscano fondi sanitari integrativi. L'istanza telematica e'
formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute
nell'allegato tecnico A, all'Ufficio del Registro imprese
territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla
cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, da' comunicazione
dell'avvenuta modifica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS
nella cui circoscrizione territoriale l'impresa ha la sede legale.
L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal
Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella
sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della
cancellazione dal registro delle imprese. Il procedimento di cui al
presente comma e' applicabile senza l'intervento del notaio nel caso
in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.
2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto
all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del citato art.
23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda
di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto.
3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n.
3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si
trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in
associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione
al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la
richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le
disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso
in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel
registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).