Art. 14
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti
1. Ai fini di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli enti
religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al
RUNTS mediante il deposito di un regolamento redatto per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Il regolamento deve:
a) individuare le attivita' di interesse generale ed
eventualmente prevedere lo svolgimento di attivita' diverse ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice;
b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'art. 8, commi 2
e 3, del Codice;
c) individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle
attivita' di cui alla lettera a), che puo' essere individuato con un
atto distinto, da allegare al regolamento;
d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore
dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente
e' stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2,
del Codice;
e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili
relative allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a)
dalle scritture contabili relative ad ogni altra attivita' dell'ente;
f) disciplinare con riferimento alle attivita' di cui alla
lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e
disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la
predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei
libri sociali obbligatori in conformita' con la struttura dell'ente,
nonche' il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma,
rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
g) disciplinare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla
lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica
indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli
interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformita'
alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli
enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
h) prevedere espressamente, con riferimento alle attivita' di cui
alla lettera a), le condizioni di validita' o di efficacia degli atti
giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti
dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano
rilevanza ai sensi di legge.
3. Alla domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso
civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui e' attribuita,
ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o, su
mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete
associativa cui l'ente aderisce, oltre al regolamento di cui al comma
1 ed eventualmente al mandato e all'attestazione di adesione alla
rete associativa, deve essere allegato l'atto con il quale la
competente autorita' religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o
dichiara che tale autorizzazione non e' necessaria. L'atto di
autorizzazione puo' essere depositato anche in copia. Dalla domanda
di iscrizione devono altresi' risultare:
a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede
l'iscrizione;
b) la denominazione;
c) il codice fiscale;
d) l'eventuale partita IVA;
e) gli estremi del provvedimento con il quale e' stato disposto
il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi
secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati
dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella
del patrimonio destinato;
k) la o le attivita' di interesse generale effettivamente svolte,
da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice;
l) la previsione dell'esercizio di eventuali attivita' diverse ai
sensi dell'art. 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con
relativo codice fiscale;
n) le generalita' delle persone fisiche titolari del potere di
rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 2, lettera a), l'indicazione del potere conferito e
delle eventuali limitazioni, nonche' la data di nomina;
o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini
dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
4. La domanda di iscrizione e' presentata all'Ufficio competente
del RUNTS di cui all'art. 8 del presente decreto, cui si fa
riferimento per quanto non previsto dal presente articolo. Si applica
il procedimento di cui all'art. 9.