Art. 20
La trasmissione di atti
e la comunicazione di informazioni
1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS e' tenuto,
esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' previste
nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui
all'art. 8, comma 6, nonche' a depositare:
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso
di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, del regolamento;
b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto
il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del
Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con
esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle
attivita' di interesse generale;
c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione,
liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di
cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da
cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
d) i provvedimenti delle Autorita' giudiziaria e tributaria che
ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano
l'estinzione;
e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale
dell'ente;
f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente
prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni
delle attivita' svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali,
delle relative generalita' o dei poteri e limitazioni e l'eventuale
nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del
revisore legale dei conti indicando le rispettive generalita';
g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini
dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva
all'iscrizione.
2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati
utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei
seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilita' ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000:
a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il
rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
b) uno o piu' amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti
dell'organo di controllo; in ogni caso le generalita' dei soggetti
abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali
di cui all'art. 8, comma 6, lettera o);
c) un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34, comma
5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento
delle informazioni.
3. L'Ufficio competente del RUNTS, alla ricezione dei documenti di
cui al comma 1, lettera a), verifica entro sessanta giorni la
conformita' delle modifiche alle disposizioni del Codice applicabili
alla tipologia di enti del Terzo settore di riferimento. Per gli enti
di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, deve essere fornito anche
l'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma
3 del presente decreto. Al procedimento si applica l'art. 9 in quanto
compatibile. In caso di provvedimento di diniego, se entro sessanta
giorni la variazione statutaria non sia annullata dall'organo
statutariamente preposto o l'ente non abbia presentato un'istanza di
migrazione in una sezione del RUNTS diversa da quella di iscrizione,
l'Ufficio competente del RUNTS procede alla cancellazione dal
Registro.
4. Per gli ETS muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al
comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano efficacia
e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che i terzi ne
erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione
nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in
conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6, del Codice.
5. I documenti di cui al comma 1, lettera b) sono depositati entro
il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le specifiche previsioni di
cui all'art. 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonche' le
informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere da b) a n), sono
rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni
decorrenti dalla modifica. Nel caso di perdita della natura non
commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del
periodo di imposta nel quale si e' verificata. Le informazioni di cui
all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il
30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione
sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto
dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35,
comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal
verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.
6. Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono
responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonche'
della completezza e veridicita' delle informazioni. L'Ufficio
competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto
pervenuto, ne assicura la pubblicazione.
7. In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi
precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad
adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e
specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi
dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovra' adottare un provvedimento
di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresi', a carico degli
amministratori, l'art. 2630 del codice civile.
8. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), nel caso di enti di cui
all'art. 4, comma 3, del Codice, sono prodotti unitamente all'atto
della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3 del
presente decreto. Per l'individuazione delle informazioni da
aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 3.
9. Nel caso di fondazioni si tiene conto di quanto previsto
dall'art. 90 del Codice. Nel caso di trasformazioni, fusioni o
scissioni l'Ufficio competente verifica entro sessanta giorni la
permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli
enti risultanti dalle operazioni compiute e la sussistenza per enti
di nuova costituzione. Se l'ente risultante dalla trasformazione,
fusione o scissione ha personalita' giuridica, la verifica della
sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete al notaio
ai sensi dell'art. 22 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del medesimo art. 22.
10. Il competente Ufficio del RUNTS puo' provvedere a modificare
d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da
altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attivita'
di revisione e controllo. Sono iscritti ai sensi del presente comma
gli esiti delle informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6,
del Codice.