Art. 33

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 33

La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS -
articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30,
l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica
telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato
di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS ivi iscritte in
qualita' di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno
antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso
procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di
riferimento.
2. I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o di
cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui
all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi.
3. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in
carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale
nella propria regione o provincia autonoma, acquisisce per ciascun
ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le
informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il format previsto
nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica, entro
centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente
interessato, e' applicabile, per gli enti privi di personalita'
giuridica, l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Si applicano i commi da 4 a 10 dell'art. 31.
5. Il presente articolo non si applica agli enti i cui dati
anagrafici sono gia' pervenuti al RUNTS ai sensi dell'art. 31 in
quanto gia' iscritti anche ai registri regionali delle APS o delle
ODV.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).