Art. 17

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
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  33. Art. 33
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  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 17

Iscrizione nel RUNTS degli enti gia' dotati
di personalita' giuridica

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo,
contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una
fondazione, che abbiano acquistato la personalita' giuridica ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, di
richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle
disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni
in esso previste, in conformita' all'art. 22 del Codice e all'art. 16
del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al
deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il
competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
16.
2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui
all'art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi
informativi di cui all'art. 16, comma 2 del presente decreto sono
integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone
giuridiche presso cui l'ente richiedente e' iscritto.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).