Art. 3

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
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  36. Art. 36
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  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 3

Struttura del RUNTS

1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle
seguenti sezioni:
a) organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di
cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
b) associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS
di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
c) enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli
articoli 37 e ss. del Codice;
d) imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni
e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge
8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione
nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera e' soddisfatto
attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del
Registro imprese;
e) reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art.
41 del Codice;
f) societa' di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di
cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile
1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano
soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice,
all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il
Registro imprese. Per le societa' di mutuo soccorso soggette
all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa
il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla
presente lettera;
g) altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli
enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b),
c), d) ed f) del presente comma.
2. Il RUNTS e' gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici
regionali e provinciali del RUNTS di cui all'art. 2, in
collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice
e del presente decreto.
3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo
criteri di tassativita' e tipicita', per tutti gli enti ad esso
iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio
nazionale.
4. Le imprese sociali di cui al comma 1, lettera d) sono tenute e
gestite dall'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8,
comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al
comma 5 del medesimo articolo.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).