Art. 11
Iscrizione degli enti della protezione civile
1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti
associative all'art. 10, comma 5, gli enti possono indicare nella
richiesta di iscrizione al RUNTS l'attivita' di protezione civile, ai
sensi dell'art. 8, comma 6, lettera k), solo se previamente iscritti
nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui
all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli enti che
abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS con riferimento ad altre
attivita' di interesse generale e vengano successivamente iscritti
nell'elenco della protezione civile provvedono in sede di
aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le
attivita' effettivamente svolte.
2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione
civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono
iscritti nel RUNTS nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di
cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le
altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui
all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono
essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1,
lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali
siano soddisfatti i requisiti di iscrizione, fermo restando quanto
previsto all'art. 10 del presente decreto.
3. La struttura di protezione civile competente ai sensi dell'art.
33, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al
competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco
nazionale del volontariato di protezione civile per gli eventuali
adeguamenti del RUNTS.