Art. 31
La trasmigrazione dei dati dai registri
delle regioni e province autonome
1. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30,
i competenti uffici delle regioni e delle province autonome
comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base
del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati in loro possesso
relativi alle APS e alle ODV gia' iscritte nei rispettivi registri al
giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in
corso procedimenti di cancellazione.
2. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o
di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui
all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, i competenti uffici
delle regioni e delle province autonome trasferiscono altresi'
telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro il medesimo
termine di cui al comma 1, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo
statuto in loro possesso. La documentazione ulteriore relativa a
ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata
disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del
trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio
di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia piu' in possesso
dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente
interessato, per gli enti privi di personalita' giuridica e'
applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in
carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale
nella propria regione o provincia autonoma, verifica, entro
centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione
degli enti di propria competenza. Nel caso in cui le informazioni
disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le
informazioni e documenti mancanti. La richiesta e' trasmessa
dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del
medesimo. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di
informazioni e documenti e' reso disponibile sul portale del RUNTS.
Il procedimento e' sospeso fino alla ricezione delle informazioni e
dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario
sull'elenco di cui al periodo precedente. Nel caso in cui l'invio
della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica
certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di
avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro quindici giorni
dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio
della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione
del secondo invio.
All'atto del popolamento iniziale del RUNTS, per le ODV e le APS
che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, il requisito di
cui rispettivamente agli articoli 32, comma 2, e 35, comma 3, del
Codice e' verificato sulla base della qualifica che gli enti
associati possedevano alla data del giorno antecedente il termine di
cui all'art. 30 del presente decreto.
5. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4,
comma 3, del Codice, devono trasmettere, ai sensi del comma 3 del
presente articolo, qualora non sia stato precedentemente depositato
presso il registro da cui provengono i dati, il regolamento
contenente gli elementi di cui all' art. 14, comma 1. Tale
regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto.
6. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti
richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione
dell'ente nel RUNTS. La mancata iscrizione e' comunicata
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa e'
altresi' data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista
degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio
non e' tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai
sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi
all'iscrizione.
7. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda
positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito
provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione
corrispondente. Il provvedimento e' comunicato all'ente interessato.
Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di piu'
enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione.
8. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi
ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne da'
comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni
per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria
intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e
sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione.
L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione
entro sessanta e' causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La
comunicazione di cui al primo periodo determina l'interruzione dei
tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere allo scadere
rispettivamente del primo o del secondo termine di cui al secondo
periodo del presente comma, o, se antecedente, dalla ricezione della
ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'amministrazione
e' data comunicazione all'ente.
9. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio
competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi
all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in
quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in
altra sezione del Registro stesso, ne da' comunicazione all'ente,
individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente
dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per
manifestare la propria volonta' di ottenere l'iscrizione nella
diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere
eventuali regolarizzazioni. La comunicazione determina l'interruzione
dei tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere dallo scadere
dei dieci o dei sessanta giorni assegnati o, se antecedente, dalla
ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale
dell'amministrazione e' data comunicazione all'ente.
10. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l'Ufficio competente
del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento
espresso allo scadere dei termini procedimentali, l'ente deve
comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o
delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono
pervenuti al RUNTS i dati comunicati.
11. Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del
provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri
delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei
diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
12. Ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art.
46, lettera e), del Codice, il competente ufficio del Ministero
comunica all'Ufficio statale del RUNTS le informazioni circa le ODV
che, avendo attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 41,
commi 1 e 2, del Codice, sono state gia' coinvolte nel procedimento
di richiesta ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76 dello
stesso Codice. L'Ufficio statale del RUNTS, acquisita la
comunicazione, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali
enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del
RUNTS, le informazioni necessarie a verificare i requisiti di cui
all'art. 41 del Codice e, in particolare, i requisiti di onorabilita'
del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5
del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si
applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 del presente
articolo. L'Ufficio statale del RUNTS, con le medesime modalita',
verifica i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui
all'art. 46, comma 1, lettera a) del Codice; in caso positivo,
comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS
territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella
sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione
dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. A seguito
dell'iscrizione nella sezione Reti associative e per il perdurare di
questa, l'Ufficio statale del RUNTS e' considerato Ufficio competente
del RUNTS ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.