Art. 8

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
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  4. Art. 4
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  6. Art. 6
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  8. Art. 8
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  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 8

La domanda di iscrizione

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il
procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalita'
giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente
decreto, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Codice. Nel caso
di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalita' per la predisposizione
e l'invio telematico dell'istanza di iscrizione sono specificate
nell'allegato tecnico A.
2. La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 e'
presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di
quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui
l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato e' allegato alla domanda
unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla
rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di
quest'ultima.
3. La domanda di iscrizione e' presentata all'Ufficio del Registro
unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui
l'ente ha la sede legale, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma
4.
4. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46, comma
1, lettera e), del Codice, la domanda e' presentata all'Ufficio
statale del RUNTS.
5. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di
depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di
particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilita', gli
stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di
dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilita' effettuata ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;
c) per gli enti gia' esercitanti l'attivita' da uno o piu'
esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci
consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei
verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una
attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante
legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a piu'
reti, dovra' essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.
6. Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale
rappresentante dell'ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi
degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che
nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche
attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono
del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le
modalita' indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale
dell'ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti
interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le seguenti informazioni
generali:
a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede
l'iscrizione;
b) la denominazione, che dovra' essere formata nel rispetto di
quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole
tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l'eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi
secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati
dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell'ente;
k) la o le attivita' di interesse generale effettivamente
esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attivita'
diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce,
con relativo codice fiscale;
n) le generalita' del rappresentante legale e degli altri
titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con
indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonche'
della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di
controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le dichiarazioni
di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilita' e di
decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli
articoli 30 e 31 del Codice;
o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art.
11, comma 2, del Codice;
p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini
dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialita' o non
commercialita' dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui e'
riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone
fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per
ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si
chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o
parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei
volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero
dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile.
7. La pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici
competenti del RUNTS e' sottoposta da parte del sistema informatico,
secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A, a controlli il
cui esito e' vincolante per l'inoltro della medesima o per
l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario.
8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non e'
ammessa la presentazione di un'istanza multipla per piu' enti.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).