Art. 4

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
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  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 4

Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS

1. Presso il Ministero, nonche' presso ciascuna regione e provincia
autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio
statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS. Ai
fini dell'espletamento delle attivita' di competenza dello stesso,
sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione
e in coerenza con la procedura informatica come definita
nell'allegato tecnico A:
a) uno o piu' soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti
di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri
provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice;
b) uno o piu' responsabili dei procedimenti finalizzati
all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a);
c) uno o piu' addetti all'istruttoria dei procedimenti
finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla
lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b).
2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i
provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del
Registro di propria competenza. I procedimenti relativi
all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva
competenza dell'Ufficio statale;
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle
norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta
degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti
emanati;
c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o
scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e
al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o
provinciale presso il quale l'ente e' iscritto, ai fini di cui agli
articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice
civile;
d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini
della verifica della permanenza dei requisiti previsti per
l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto
dal successivo comma 3, lettera c);
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre
amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice
relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, secondo
quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo Codice;
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del
patrimonio di cui all'art. 9 del Codice.
3. L'Ufficio statale del RUNTS:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i
provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione «Reti
associative»;
b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla
lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono
l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne
comunica gli esiti, se favorevoli, all'Ufficio regionale o
provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede
all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato;
c) assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione
«Reti associative» l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2,
lettere b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano
iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione la
verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti
anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a
quest'ultima.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).