Art. 10
L'iscrizione nella sezione «Reti associative».
Presentazione dell'istanza e procedimento
1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione «Reti associative», di cui
all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, l'istanza e' formata ed
inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato
tecnico A, all'Ufficio statale del RUNTS dal rappresentante legale
dell'ente.
2. Nell'istanza, anche attraverso appositi allegati, sono indicati,
oltre agli elementi di cui all'art. 8, commi 5 e 6, per quanto
compatibili:
a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in
numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui
all'art. 41, comma 1, lettera a) o di cui all'art. 41, comma 2 del
Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta, sara'
verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il
conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato
l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente,
ciascuno considerato una sola volta nell'ambito della singola rete.
E' fatta salva la facolta' di un singolo ente di essere affiliato a
piu' reti associative;
b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) e
l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'art. 41, comma 3,
lettere a) e b) del Codice;
c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun
interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante
legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei
requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 5 del Codice.
3. Ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio statale procede
all'accoglimento o rigetto della stessa con le modalita' e i termini
di cui all'art. 9.
4. Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso
altra sezione del RUNTS, l'istanza e' presentata in maniera unitaria
all'Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche
relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore
sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per
entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio
regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il
provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini
dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con
pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con
riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza
nel suo complesso e' respinta.
5. Gli ETS che prevedono tra le attivita' statutarie lo svolgimento
di attivita' di protezione civile e sono iscritti all'Elenco
nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34
del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in
qualita' di Reti associative di cui al presente articolo se, in
possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dello
stesso, soddisfano i requisiti numerici e di diffusione di cui
all'art. 33, comma 3, lettere a) e b) del medesimo decreto
legislativo.