Art. 24
Il procedimento di cancellazione dal RUNTS
1. Il provvedimento di cancellazione e' adottato dall'Ufficio
competente del RUNTS. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente
nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria
sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del
RUNTS. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imprese
sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali, nonche'
quelle in materia di societa' di mutuo soccorso per gli enti iscritti
all'apposita sezione del Registro imprese.
2. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'Ufficio
competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente
organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro, fermo
restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del Codice.
3. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), l'Ufficio di
cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti
gli obblighi di devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice.
4. Nei casi di cui all'art. 23, comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio
competente avvia il procedimento di cancellazione dandone
comunicazione motivata all'ente. Entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione l'Ente puo' far pervenire le proprie osservazioni
o documentazione che l'Ufficio competente deve valutare prima di
adottare il provvedimento di cancellazione.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, in
alternativa, l'ente puo', in presenza delle condizioni di legge,
presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai
sensi dell'art. 22 del presente decreto.
6. Il procedimento di cancellazione deve concludersi entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio
competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza,
successivi alla scadenza dei trenta giorni di cui al comma 4 o del
termine assegnato con diffida, nel caso di cui all'art. 23, comma 1,
lettera e). In caso di richiesta di migrazione, il procedimento si
interrompe e riprende a seguito dell'emanazione del provvedimento che
rigetta la richiesta. In caso di approvazione della richiesta di
migrazione il procedimento di cancellazione si estingue.
7. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti
associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal
RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Nei casi di cui
all'art. 23, comma 2, qualora la carenza dei requisiti riguardi
l'altra sezione, l'Ufficio statale comunica all'Ufficio regionale o
provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito
dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di
cancellazione dell'ente da tale sezione. Qualora la carenza riguardi
la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), procede alla
cancellazione dalla stessa. Per effetto del provvedimento di
cancellazione dalla sezione Reti associative e con la medesima
decorrenza l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul
territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio
competente del RUNTS, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente
decreto.
8. Il provvedimento di cancellazione e' depositato al RUNTS a cura
dell'Ufficio competente.
9. Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, e' ammesso
ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per
territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e'
competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.