Art. 29
Modalita' di comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese
e tra RUNTS e pubbliche amministrazioni
1. La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti
nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel
Registro imprese avviene secondo le modalita' definite nell'allegato
tecnico A.
2. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al precedente
comma, ad opera del soggetto avente titolo, avviene mediante la
presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle
imprese. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i
dati dell'ETS nel RUNTS.
3. Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente
decreto e per i quali non vi sia la disponibilita' a procedere con
l'aggiornamento di cui al comma precedente, presenta istanza di
integrazione e aggiornamento al RUNTS nelle modalita' specificamente
individuate nell'allegato tecnico A.
4. La comunicazione dei dati tra il RUNTS e le pubbliche
amministrazioni avviene, al di fuori del caso di cui ai commi
precedenti, secondo modalita' individuate dalle convenzioni stipulate
tra il Ministero e le medesime amministrazioni.
5. Ferme restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione
«Imprese sociali» del Registro delle imprese, le modalita' di
interlocuzione con le amministrazioni competenti definite dalla
normativa in materia di registro delle imprese, i terzi possono
accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto
relativi alle imprese sociali nelle modalita' definite nell'allegato
tecnico A.
6. Il deposito dei bilanci da parte degli enti del terzo settore
che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente
in forma di impresa commerciale, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5,
assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.