Art. 26

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 26

Efficacia della pubblicita'

1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli
8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20,
commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai
terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono opponibili
ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i
terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla
pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai
terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne
conoscenza.
3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in via
telematica, attraverso il portale dedicato. Le pubbliche
amministrazioni possono accedere anche in modalita' interoperabile
tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo
non oneroso ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse non possono
richiedere agli ETS atti o documenti gia' depositati al RUNTS in
conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Le modalita' di consultazione e le relative limitazioni sono
specificamente individuate nell'allegato tecnico A.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).