Art. 25
Conseguenze della cancellazione dal RUNTS
1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o
scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora l'ente
intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, e'
tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell'art.
50, comma 2, del Codice, limitatamente all'incremento patrimoniale
realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto al RUNTS. Per gli
enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda
esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati
negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel RUNTS.
2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione,
gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente
del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione
della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la
consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.
3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti
in assenza o in difformita' dal parere dell'Ufficio competente del
RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice.
4. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che
abbiano conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi
dell'art. 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS
competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il
provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o
provincia autonoma competente.
5. La cancellazione dal RUNTS delle societa' di mutuo soccorso, in
caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la
devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della
legge 15 aprile 1886, n. 3818.
6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano
le norme speciali relative a tali tipologie di enti.
7. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita'
dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi
degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del Codice e
alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti.
L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni
diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
8. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva
iscrizione in esso da parte del medesimo ente.