Art. 38

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
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  6. Art. 6
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  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 38

Presentazione delle domande di iscrizione successive
al termine individuato per l'operativita' del RUNTS

1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30,
gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni
del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la
domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o
provinciale del RUNTS. Nelle more della piena applicabilita' delle
procedure telematiche ivi previste, gli enti utilizzano una
modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa
disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle
istanze viene effettuata secondo le modalita' indicate sul medesimo
portale, tramite il quale sara' comunicata la data a decorrere da cui
le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.
2. I registri delle ODV e delle APS, di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono
operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e
cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui
all'art. 30; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni
degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalita' di
cui agli articoli precedenti.
3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal
termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma
2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai
sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del
2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30,
fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione
pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le
informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le
modalita' di cui agli articoli precedenti.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).