Art. 15

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
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  38. Art. 38
  39. Art. 39
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Art. 15

Effetti dell'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22
del Codice del Terzo settore

1. Le disposizioni di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 22
del Codice, disciplinano:
a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma
di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga
alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica di
diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS;
b) la possibilita' per le associazioni riconosciute e le
fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS,
con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei
registri delle persone giuridiche di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La sospensione non
determina la perdita della personalita' giuridica acquisita con la
pregressa iscrizione ma solo l'inapplicabilita' delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, ivi
comprese quelle riguardanti l'individuazione delle autorita'
competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone
giuridiche.
2. Le previsioni di cui all'art. 22 del Codice non sono applicabili
agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma
3, dello stesso.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).