Art. 5
Individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente
1. L'individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente e' effettuata
in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente e' quello
della regione o provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la
propria sede legale. In attuazione dell'art. 47, comma 1, del Codice,
in caso di enti iscritti nella sezione «Reti associative», l'Ufficio
del RUNTS competente e' esclusivamente quello statale.
2. In caso di trasferimento della sede dell'ente in altra regione o
provincia autonoma, l'Ufficio nella cui circoscrizione territoriale
la sede e' trasferita, ricevuta l'istanza dell'ente, comunica entro
trenta giorni, con le modalita' indicate nell'allegato tecnico A, il
trasferimento del medesimo all'Ufficio di provenienza. Il nuovo
Ufficio competente acquisisce direttamente dall'Ufficio di
provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della
posizione dell'ente interessato. L'ente interessato, con le modalita'
di cui all'allegato tecnico A, riceve riscontro della avvenuta presa
in carico da parte del nuovo Ufficio competente.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche
quando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad
ulteriori deliberazioni sottoposte a registrazione e a deposito.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', per
effetto dell'avvenuta iscrizione di un ente gia' inserito in un'altra
sezione del Registro, anche nella sezione «Reti associative»,
individuandosi il nuovo ufficio competente nell'Ufficio statale del
RUNTS.