Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Registro» o «RUNTS»: il Registro unico nazionale del Terzo
settore;
b) «Ministero» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) «Codice»: il Codice del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e
integrazioni;
d) «Ufficio statale»: la struttura che presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del
RUNTS»;
e) «Ufficio regionale»: la struttura che presso ciascuna regione
gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»;
f) «Ufficio provinciale» la struttura che presso la Provincia
autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce
l'«Ufficio provinciale del RUNTS»;
g) «Ente del Terzo settore» o ETS: un ente che, ai sensi
dell'art. 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli
articoli 22 e 47 dello stesso, e' iscritto al RUNTS;
h) «ODV»: le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli
32 e seguenti del Codice;
i) «APS»: le associazioni di promozione sociale di cui agli
articoli 35 e seguenti del Codice;
j) «Portale del RUNTS»: la piattaforma informatica attraverso la
quale avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la
presentazione delle istanze telematiche al RUNTS;
k) «Gestore informatico del RUNTS»: il soggetto che gestisce
l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione delle finalita'
previste nel presente decreto;
l) «Registro imprese»: il Registro di cui all'art. 2188 del
codice civile e all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.