Art. 1

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
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  40. Art. 40

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
«Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto
legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro
unico nazionale del Terzo settore;
Richiamato l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto
legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le
procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo
settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le
modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione,
la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico
nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e
piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi
informativi ivi contenuti e, infine, le modalita' con cui e'
garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il
registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli
altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35;
Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della
protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella
seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:
a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli
enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art.
45 del predetto decreto legislativo, nonche' i documenti da
presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire
l'uniformita' di trattamento degli ETS sull'intero territorio
nazionale;
b) le modalita' di deposito degli atti di cui all'art. 48 del
citato decreto legislativo;
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione
e la gestione del Registro unico;
d) le modalita' di comunicazione dei dati tra il Registro imprese
e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli enti
del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
2. Le regole e modalita' di cui alle lettere b) e c) del precedente
comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilita' degli
elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1,
lettera a).

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).