Art. 36
Acquisizione delle informazioni antimafia nella fase
della popolazione iniziale del RUNTS
1. In sede di registrazione degli enti nel RUNTS ai sensi del
presente Capo, i competenti Uffici del RUNTS acquisiscono le
informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6, del Codice nel
caso degli enti di cui all'art. 31, comma 1, dello stesso Codice. Ai
soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in
sede di integrazione degli atti e delle informazioni, qualora
disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.