Art. 32
La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale
delle APS - APS nazionali
1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30,
l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica
telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato
di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS nazionali gia'
iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non
siano in corso procedimenti di cancellazione. L'Ufficio individua
distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai
quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti
al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del
popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e).
2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o
di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui
all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che
gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente
al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al
termine di cui all'art. 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo
statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a
ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata
disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del
trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio
di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia piu' in possesso
dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente
interessato, per gli enti privi di personalita' giuridica e'
applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.
4. L'Ufficio statale del RUNTS, una volta prese in carico le
informazioni relative agli enti di propria competenza, procede entro
centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati
presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie
a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 41 del
Codice, inclusi i requisiti di onorabilita' del rappresentante legale
e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al
procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto
compatibili, i commi da 3 a 11 dell'art. 31. L'Ufficio statale del
RUNTS verifica inoltre con le medesime modalita' i requisiti per
l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1,
lettera b) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio
regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il
provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini
dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con
pari decorrenza.
5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in carico
le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella
propria regione o provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui
al comma 4, procede alle verifiche con le modalita' di cui all'art.
31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a 11 dell'art.
31.