Art. 37

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 37

Pubblicita' dei dati e delle informazioni disponibili
nella fase della popolazione iniziale del RUNTS

1. Fino alla piena attivazione su base telematica di tutte le
funzionalita' del sistema informativo unitario, la conoscibilita' dei
dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri
esistenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 e'
assicurata in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS a
seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione
allo stesso, a far data dal raggiungimento di un volume minimo
iniziale di enti iscritti.
2. La data iniziale per la attivazione della conoscibilita' in
forma semplificata e' individuata a cura del Ministero e pubblicata
sul Portale.
3. Nella prima fase, la conoscibilita' delle informazioni deve
garantire, per ciascun ente iscritto, il codice fiscale, la
denominazione, la sede legale, le generalita' del rappresentante
legale, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini
dell'accesso al contributo del 5 per mille nonche', quale dato
storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza e
gli estremi del relativo provvedimento di iscrizione. Il complesso
delle informazioni disponibili per ciascun ente e' implementato
attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire la completezza
delle informazioni previste secondo il regime ordinario.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).