Art. 19
Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio
rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla
legge
1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la
pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale
del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia
comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza
delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al
patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun
associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS
l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.
2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS puo' richiedere di
rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i
motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il
provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.