Art. 21
La revisione d'ufficio
1. L'attivita' di revisione e' programmata e condotta da ciascun
ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformita'
nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, a
scadenza triennale.
2. Essa e' volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge
previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al
perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale, nonche' alla specifica sezione di appartenenza. Nel corso
della revisione si procede anche, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del
Codice, all'acquisizione della informazione antimafia aggiornata, i
cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'art. 20, comma
8, di cui al presente decreto.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici
del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti
mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con
decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello
generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS.
4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui
al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli
uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attivita' di revisione,
possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione
con altre pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di ETS contemporaneamente iscritto nella sezione Reti
associative e in altra sezione, l'attivita' di revisione e' condotta
dall'Ufficio statale del RUNTS anche con riferimento a tale altra
sezione.
6. Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle
sezioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice.