Art. 18
Ottenimento della personalita' giuridica degli enti gia' iscritti nel
RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non
iscritte nel RUNTS
1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo,
contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non
riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel
RUNTS, di ottenere la personalita' giuridica, e, nel secondo caso, di
ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la
sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il
patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello stesso,
provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e
della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del
RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
16.