Art. 23
I presupposti della cancellazione dal RUNTS
1. La cancellazione dal RUNTS e' disposta dal competente Ufficio
del RUNTS nei seguenti casi:
a) presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte
dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando
ad operare ai sensi del codice civile;
b) deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine
dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni
di attuazione del codice civile;
c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi
adottati dalla competente autorita' giudiziaria o tributaria da cui
consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel
RUNTS;
d) accertamento d'ufficio, anche derivante da attivita' svolta da
altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma
2, del Codice, della carenza o del venir meno dei requisiti necessari
per la permanenza nel RUNTS; se l'accertamento deriva da attivita'
svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere
caratteri di definitivita'; rientrano tra gli accertamenti d'ufficio
le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'art.
48, comma 6 del Codice;
e) inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS,
con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli
atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente
decreto.
2. In caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti
associative e in altra sezione del RUNTS, il venir meno dei requisiti
per una sola delle sezioni non costituisce causa di cancellazione dal
Registro.