Art. 27

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
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  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 27

Protocollazione e conservazione delle istanze

1. Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in
partenza da ciascun Ufficio del RUNTS sono contraddistinte da un
numero di protocollo assegnato dal protocollo generale
dell'amministrazione presso cui e' istituito l'Ufficio, o della sua
Area organizzativa omogenea, che provvede altresi' alla conservazione
delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale.
2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato un numero
di repertorio progressivo, univoco nazionale e non modificabile al
quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di
cui al comma precedente. A partire dalla data di ricezione
dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati dal Codice per lo
svolgimento dell'istruttoria.
3. La comunicazione del trasferimento di sede in altra regione o
provincia autonoma non comporta variazioni al numero di repertorio
assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato
nell'allegato tecnico A al fine di garantirne l'immodificabilita' e
la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.
5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al comma 3,
in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del
2005, e' assicurato da ciascuna amministrazione.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).