Art. 27
Protocollazione e conservazione delle istanze
1. Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in
partenza da ciascun Ufficio del RUNTS sono contraddistinte da un
numero di protocollo assegnato dal protocollo generale
dell'amministrazione presso cui e' istituito l'Ufficio, o della sua
Area organizzativa omogenea, che provvede altresi' alla conservazione
delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale.
2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato un numero
di repertorio progressivo, univoco nazionale e non modificabile al
quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di
cui al comma precedente. A partire dalla data di ricezione
dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati dal Codice per lo
svolgimento dell'istruttoria.
3. La comunicazione del trasferimento di sede in altra regione o
provincia autonoma non comporta variazioni al numero di repertorio
assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato
nell'allegato tecnico A al fine di garantirne l'immodificabilita' e
la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.
5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al comma 3,
in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del
2005, e' assicurato da ciascuna amministrazione.