Art. 16
Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione
con l'intervento del notaio
1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione
che intenda conseguire la personalita' giuridica o di una fondazione,
aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice, ovvero l'atto
di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una
fondazione in conformita' con il citato art. 4, verificata la
sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua
costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art.
22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento
al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il
competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono
risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in
conformita' all'art. 22, comma 4, del Codice, nonche' gli elementi
informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8, per
quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati
entita' e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la
sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria,
salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del
notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27
dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante versera'
detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione
nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal
denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidita'
e disponibilita' sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma
4, del Codice.
3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarita'
formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone
l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella
domanda.
4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarita'
formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui
al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la
domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro
gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o
dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione,
questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 9,
comma 5.
5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della
personalita' giuridica.
6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto
compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai
sensi dell'art. 42-bis del codice civile, che prevedano la
costituzione di ETS con personalita' giuridica.