Art. 34

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
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  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 34

Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus

1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e specifiche
concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le
informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus,
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le
informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice
fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' e il codice
fiscale del rappresentante legale.
2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia
delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta
pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di
iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il
termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate
al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalita' di
cui al comma 1.
3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del
perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla
data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del
periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente
competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale
del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando
la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando
copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni
inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati.
Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente
interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle Onlus ed inseriti
nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, allegano alla
richiesta di iscrizione ai sensi del presente articolo, in luogo
dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli
elementi di cui al comma 1 dell'art. 14.
5. Nel caso in cui l'ente chieda l'iscrizione nella sezione di cui
all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, la domanda di cui al
comma 3 viene presentata all'Ufficio statale del RUNTS; analogamente
si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione Reti
associative, l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del
RUNTS.
6. Gli enti di cui al comma 1 che intendono acquisire la qualifica
di impresa sociale presentano la richiesta di iscrizione, ai sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
all'ufficio del registro delle imprese presso la cui circoscrizione
e' stabilita la sede legale.
7. Qualora l'ente di cui al comma 1 abbia ottenuto il
riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il notaio che ha
ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di
richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle
relative condizioni in conformita' all'art. 22 del decreto
legislativo n. 117 del 2017 e all'art. 16 del presente decreto,
provvede al deposito degli atti e della ulteriore documentazione
presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo ai sensi del
presente articolo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta.
L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarita' formale della
documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente
nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del
presente decreto.
8. Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di competenza
di cui ai commi 3 e 5, ricevuta l'apposita domanda ai sensi del
presente articolo verifica per ciascun ente, entro sessanta dalla
ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e, in caso di
esito positivo, dispone l'iscrizione nel RUNTS nella sezione
prescelta. Entro lo stesso termine puo' richiedere all'ente
informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi
ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una diversa sezione
del RUNTS rispetto a quella richiesta. Si applicano in quanto
compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da
4 a 10 dell'art. 31.
9. L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica
in maniera unitaria oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione
Reti associative anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale
ulteriore sezione; qualora sussistano, ne da' comunicazione
all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la
propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore
sezione. Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti
associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo
complesso. L'ente puo' proporre nuova istanza per l'iscrizione in una
sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS
territorialmente competente.
10. In caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso da
parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque essere
iscritto nella sezione richiesta.
11. Gli enti di cui al comma 1 che, al giorno antecedente il
termine di cui all'art. 30, erano iscritti anche ai registri di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui al
presente articolo.
12. Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la
presentazione dell'apposita domanda, la procedura di iscrizione
dell'ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del
periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione
europea di cui all'art. 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS
si intendera' acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere
dall'inizio del predetto periodo di imposta.
13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui
ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono
cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione
dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra
un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
14. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della
domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma
1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'art.
10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
15. Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle Onlus in data
successiva al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30,
diversi da quelli indicati al terzo alinea del comma 2, che intendano
conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).