Art. 30
Avvio del processo di popolamento iniziale
del RUNTS - ODV e APS
1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali presso cui e' istituito l'Ufficio
statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del
sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a
decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS
dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle
APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle
APS. Il termine e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e
ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.