Art. 7

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
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  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 7

Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente
all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e
costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti
dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi
previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel
RUNTS ha altresi' effetto costitutivo della personalita' giuridica.
2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di
organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di
societa' di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita
sezione «imprese sociali» del Registro imprese, di Rete associativa e
di Rete associativa nazionale, nonche' i benefici previsti in favore
di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in
ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa
sociale, di societa' di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel
Registro imprese, nonche' i relativi benefici sono collegati
all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese.
3. L'iscrizione consente altresi' l'utilizzo nella denominazione
sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci
delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei
relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione «Ente del Terzo
settore» devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di
cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice. E' fatta salva per
gli enti di cui al comma 2 la facolta' di utilizzarli in aggiunta
agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.
4. L'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi e' causa di
irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).