Art. 35

Testo vigente dal 15/09/2020

Articoli di D.M. 106/2020 (40)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
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  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40

Art. 35

Ulteriori casi

1. Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all'art. 32,
comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, gia' riconosciute idonee
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non debbano
essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione di cui
al presente titolo, sono iscritte a richiesta nel RUNTS, previo
adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del
Codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascun ente trasmette
all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai sensi del presente
articolo, riportando le informazioni necessarie su apposita
modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e comunicando la
sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. Alla domanda
e' allegata la documentazione di cui all'art. 34, commi 3 o 4 nonche'
apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneita'.
3. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 34.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).