Art. 9

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 9

Soggetti incaricati dei controlli: doveri e poteri

1. I soggetti incaricati dei controlli che non sono gia' dipendenti
di pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni sono
incaricati di pubblico servizio. L'ETS assicura ai soggetti
incaricati la massima collaborazione possibile durante l'esecuzione
dell'incarico.
2. Il soggetto incaricato dei controlli adempie i propri doveri con
la professionalita' e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico, nonche' in assenza di situazioni di conflitto
d'interesse.
3. Il soggetto incaricato risponde della veridicita' delle proprie
attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di
cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano i controlli sono effettuati
nella lingua indicata dall'ETS sottoposto a controllo, a scelta fra
quella italiana o tedesca.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).