Art. 14

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 14

Durata del controllo ordinario

1. Il controllo ordinario sugli ETS ha avvio con la comunicazione
via pec di cui all'articolo 12, comma 1 e si conclude entro novanta
giorni, con la pubblicazione dell'attestazione di avvenuto controllo
di cui all'articolo 13, comma 1 o con la sottoposizione del verbale
all'Ufficio del RUNTS competente per l'adozione dei provvedimenti nei
confronti degli enti sottoposti a controllo.
2. La formulazione della richiesta di informazioni di cui
all'articolo 12 comma 2 all'ente sospende i termini di conclusione
del controllo. I termini ricominciano a decorrere dal ventesimo
giorno successivo al momento in cui l'ente ha ricevuto la richiesta.
Se al ventesimo giorno non sono state fornite le informazioni
richieste, il soggetto incaricato considera l'ente inadempiente e
provvede ai sensi dell'art. 13 comma 4.
3. L'invito alla regolarizzazione di cui all'articolo 13 comma 2
sospende i termini di conclusione del controllo. I termini
ricominciano a decorrere dal momento in cui il soggetto incaricato
del controllo effettua la verifica della regolarizzazione o dal
trentunesimo giorno successivo alla conclusione dei termini assegnati
all'ETS per la regolarizzazione, nel caso in cui non sia stata
effettuata la verifica.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).