Art. 21
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo
10, comma 1, decorre dalla data individuata con apposito decreto
dell'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il
quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS sentite lere le
province autonome, sulla base dello stadio di attivazione
dell'apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.
In coerenza con il termine di cui al periodo precedente, con il
medesimo provvedimento puo' altresi' essere prorogato il termine di
cui all'articolo 10, comma 3 di definizione del programma dei
controlli del primo triennio.
2. Nel primo triennio di applicazione delle disposizioni del
presente decreto, i controlli ordinari dovranno riguardare almeno il
55% degli enti iscritti nelle sezioni del RUNTS indicate
nell'articolo 2, comma 1 del presente decreto.
3. Nel primo anno di applicazione delle disposizioni del presente
decreto, i corsi di formazione di cui all'articolo 8, comma 4 possono
essere organizzati altresi' dal Ministero, in collaborazione con le
regioni e le province autonome nonche' con le associazioni piu'
rappresentative sul territorio nazionale, rispettivamente, degli ETS
e dei CSV.