Art. 8

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 8

Soggetti incaricati dei controlli: requisiti ed elenchi

1. Nell'effettuazione dei controlli i soggetti responsabili si
avvalgono di soggetti incaricati, individuati tra i propri dipendenti
o tra collaboratori e professionisti esterni. Per le RAN autorizzate
i dipendenti e i collaboratori possono essere individuati anche con
riferimento alle relative articolazioni territoriali ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lett. a). Resta ferma in capo ai soggetti
responsabili la responsabilita' per l'attivita' di controllo.
2. Gli Uffici del RUNTS rendono pubblico l'elenco dei soggetti da
essi incaricati. Ove questi siano collaboratori o professionisti
esterni devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e
5.
3. Ciascun soggetto autorizzato tiene un elenco costantemente
aggiornato dei propri soggetti incaricati, lo pubblica sul proprio
sito internet e ne da' comunicazione al Ministero. I soggetti
autorizzati iscrivono nei propri elenchi dei soggetti incaricati,
collaboratori o professionisti esterni solo se in possesso di almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato con esito positivo, accertato attraverso una
prova finale, uno dei corsi di formazione organizzati ai sensi del
seguente comma, idonei a fornire le conoscenze necessarie allo
svolgimento dei controlli sugli ETS di cui all' articolo 2;
b) aver comprovata esperienza, di durata almeno triennale, nella
revisione, controllo, gestione e consulenza ad ETS o in materia di
ETS;
c) appartenere ad una delle categorie di soggetti di cui
all'articolo 2397, comma 2 del codice civile.
4. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in
collaborazione tra loro, organizzano i corsi di formazione
finalizzati alla maturazione del requisito di cui al comma 3, lettera
a) del presente articolo. I corsi hanno una durata non inferiore a
quaranta ore e terminano con una prova finale. A seguito del
superamento della prova finale viene rilasciata al partecipante una
apposita attestazione. Il Ministero individua con decreto i contenuti
minimi dei corsi.
5. I soggetti autorizzati e gli ordini professionali, anche in
collaborazione tra loro, organizzano altresi' specifici corsi di
aggiornamento di durata non inferiore a venti ore. Gli Uffici del
RUNTS e I soggetti autorizzati cancellano dai propri elenchi dei
soggetti incaricati i collaboratori o professionisti esterni di cui
al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non abbiano
partecipato ad almeno uno di tali corsi nell'arco di un triennio. I
soggetti incaricati appartenenti alle categorie di cui all'articolo
2397, comma 2 del codice civile, non sono tenuti a partecipare ai
corsi per mantenere la loro iscrizione negli elenchi.
6. Non possono essere incaricati dei controlli e, se incaricati,
decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni di cui
agli articoli 2382 e 2399, comma 1, del codice civile.
7. L'incaricato del controllo che abbia gia' effettuato nell'anno
precedente o che abbia in corso un'attivita' di vigilanza in materia
del lavoro o di legislazione sociale a carico di un ETS non puo'
procedere ai controlli di cui al presente decreto nei confronti dello
stesso.
8. I soggetti autorizzati non possono dare incarico alla stessa
persona di effettuare piu' di tre procedure di controllo consecutive
sullo stesso ETS. Gli Uffici del RUNTS applicano, nella
individuazione delle persone che svolgono i controlli, il principio
di rotazione degli incarichi, compatibilmente con le risorse umane
disponibili.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).