Art. 1

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
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IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997 n. 59», e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo
per la riforma del Terzo settore e per la disciplina del servizio
civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e in
particolare l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, recante «Norme
in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106»;
Visto l'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
inerente al funzionamento del Registro unico nazionale del terzo
settore (RUNTS);
Visto il titolo XI del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, recante «Dei controlli e del coordinamento» che apporta norme
sul sistema dei controlli sugli enti del terzo settore;
Visto in particolare l'articolo 93 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, il quale, ai commi 1, 3 e 5, stabilisce che l'Ufficio
del registro unico nazionale del terzo settore territorialmente
competente esercita le attivita' di controllo nei confronti degli
enti del terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio, al
fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti
necessari all'iscrizione, il perseguimento delle finalita' civiche,
solidaristiche o di utilita' sociale e l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'iscrizione al registro, potendo altresi' a tal fine il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali appositamente
autorizzare le reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, e
gli enti accreditati come Centro di servizio per il volontariato di
cui all'articolo 61 del medesimo decreto legislativo, che risultino
in possesso dei requisiti tecnici e professionali necessari a
garantire l'efficace espletamento delle attivita' di controllo;
Visto altresi' in particolare l'articolo 93, comma 2, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di controlli sugli enti
in possesso della qualifica di impresa sociale;
Considerato che le risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del
menzionato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disponibili a
legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 8060 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ammontano, al netto di impegni assunti, ad euro 13.499.072
nel 2025, ad euro 14.267.268 nel 2026 e ad euro 15.000.000 a
decorrere dal 2027;
Considerato che le risorse di cui all'articolo 96 comma 1, del
citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, disponibili a
legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 3526, piano
gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, ammontano ad euro 3,61 milioni a
decorrere dal 2025;
Visto in particolare anche l'articolo 96 del decreto legislativo n.
117 del 2017, secondo cui, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'Interno e previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti
le forme, i contenuti, i termini e le modalita' per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, le modalita' di
raccordo con le altre amministrazioni interessate e gli schemi delle
relazioni annuali, nonche' i criteri, i requisiti e le procedure per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte
delle reti associative nazionali e dei centri di servizio per il
volontariato, le forme di vigilanza da parte del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali sui soggetti autorizzati ed i criteri, che
tengano anche conto delle dimensioni degli enti da controllare e
delle attivita' da porre in essere, per l'attribuzione ai soggetti
autorizzati ad effettuare i controlli delle relative risorse
finanziarie;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 recante «Codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
15 settembre 2020, n. 106, recante «Definizione delle procedure di
iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle
regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del
registro unico nazionale del terzo settore», ed in particolare
l'articolo 21 sulla revisione d'ufficio del registro;
Visto il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
cultura recante «Regolamento concernente le modalita' di attuazione
del social bonus»;
Considerato che, ai fini del presente decreto, ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, e dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, sono fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni
competenti in materia di societa' di mutuo soccorso ai sensi della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni;
Acquisito in data 9 luglio 2025 il parere del Ministro
dell'interno;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano - Repertorio atto n. 126/CSR - nella seduta del 30 luglio
2025;

Decreta:

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto ha ad oggetto:
a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle
modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di seguito denominato «Ministero», e degli Uffici
del registro unico nazionale del terzo settore, di seguito denominati
«RUNTS», delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio
relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo
settore, di seguito denominati «ETS», di cui all'articolo 2 del
presente decreto;
b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre
amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di
cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte
delle reti associative nazionali, di seguito denominate «RAN», e
degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato,
di seguito denominati «CSV», delle forme di vigilanza da parte del
Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione
ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
2. Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del
lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre
amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste
dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di
cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte
dell'amministrazione finanziaria. L'amministrazione finanziaria
trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a
valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle
attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto
dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono
altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle
amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano
risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o
strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle
attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne
il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
3. I controlli sugli ETS, di cui al presente decreto, sono
esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale
svolta dagli enti medesimi. Se ne ricorrono i presupposti i
competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai
soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto
legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli
articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di
cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione
periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto
legislativo n. 117 del 2017. L'Ufficio del RUNTS competente puo'
utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS
costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di
cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
4. Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente
decreto, le RAN e i CSV, di seguito congiuntamente denominati
«Soggetti autorizzati», che ne facciano richiesta, all'esercizio
dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
5. Ai fini del presente decreto, si considerano «enti aderenti» gli
ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15
settembre 2020, n. 106, la propria affiliazione ad un soggetto
autorizzato.
6. Il presente decreto non si applica agli enti in possesso della
qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e
relative disposizioni di attuazione.
7. Il presente decreto non si applica altresi' alle societa' di
mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che
sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).