Art. 12
Svolgimento dei controlli ordinari
1. I controlli ordinari sono effettuati da uno o piu' soggetti
incaricati dal soggetto responsabile del controllo a norma
dell'articolo 4 del presente decreto. Al momento dell'avvio
dell'attivita' di controllo, il soggetto incaricato da' comunicazione
via PEC all'ente.
2. I controlli ordinari sono effettuati attraverso accertamenti
documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e ad
altri documenti, dati ed informazioni da richiedersi all'ente
sottoposto a controllo. A tal fine, le comunicazioni tra soggetto
incaricato ed ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente
via PEC. Il soggetto incaricato puo' altresi' richiedere documenti ad
altre amministrazioni pubbliche.
3. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessita' di un
approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato puo' effettuare
visite nella sede legale dell'ente o negli altri luoghi in cui si
svolge la sua attivita', anche in collaborazione con altre pubbliche
amministrazioni. In tal caso l'ente sottoposto a controllo esibisce i
libri sociali, i registri e i documenti, e fornisce i dati, le
informazioni e i chiarimenti richiesti.
4. I controlli di cui al comma 3 (di seguito denominati «controlli
in loco»), sono effettuati alla presenza del legale rappresentante
dell'ente o di un associato o amministratore appositamente delegato,
nel rispetto del principio del contraddittorio. Il rappresentante
dell'ente puo' essere assistito da altri componenti dell'organo di
amministrazione, da componenti dell'organo di controllo, associati,
dipendenti o professionisti di fiducia.
5. I controlli in loco sono effettuati presso la sede legale
dell'ente, ovvero presso altro luogo concordato con il rappresentante
dell'ente medesimo, dove si trovano i libri, i registri e i documenti
dell'ente.
6. Se i controlli in loco sono effettuati in luogo diverso dalla
sede legale dell'ente, il legale rappresentante dell'ente sottoposto
a controllo o il suo delegato si recano in detto luogo con i libri
sociali, i registri e la documentazione richiesta.
7. Il soggetto incaricato puo' chiedere copia dei libri sociali,
dei registri e degli altri documenti ed ha facolta' di siglarli al
fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
8. Il soggetto incaricato nei limiti in cui sia utile per gli
accertamenti di competenza puo' effettuare sopralluoghi e verifiche
presso sedi secondarie ed altri luoghi in cui si svolge l'attivita'
dell'ente, sentire i singoli soci dell'ente, i dipendenti ed
eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale del controllo.