Art. 19
Collaborazione con le altre amministrazioni
1. Gli uffici del RUNTS trasmettono all'amministrazione finanziaria
gli esiti dei controlli, ove rilevanti ai fini dell'eventuale
assunzione di provvedimenti di competenza della medesima
amministrazione.
2. Gli uffici del RUNTS sviluppano iniziative e forme di
collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche utili a
permettere o a facilitare l'acquisizione di dati e informazioni per
l'efficace espletamento delle funzioni di controllo di cui al
presente decreto.