Art. 17

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
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  23. Art. 23

Art. 17

Provvedimenti degli Uffici del RUNTS

1. Ricevuto dal soggetto incaricato dei controlli ordinari o
straordinari il verbale contenente la proposta di adozione di un
provvedimento nei confronti dell'ente, il competente Ufficio del
RUNTS:
a) dispone se lo ritiene opportuno, un controllo straordinario o
un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
b) diffida l'ente a regolarizzare la situazione se possibile,
entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore
a centottanta giorni dal quale deve essere sottratto il termine gia'
assegnato all'ente ai sensi dell'articolo 13, comma 2, specificando
che in caso di mancata ottemperanza, l'Ufficio cancellera' l'ente dal
RUNTS, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n.
117 del 2017;
c) avvia il procedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS, ai
sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del
2017 e dell'articolo. 24 del d.m. 15 settembre 2020, n. 106 in caso
di irreperibilita' dell'ente, di mancata regolarizzazione nei termini
o di irregolarita' non sanabili;
2. Ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 117 del
2017, se l'ente ha la forma giuridica di fondazione, il competente
Ufficio del RUNTS puo', prima di procedere all'adozione del
provvedimento di cui alla lettera c) del primo comma;
a) provvedere alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possano attuarsi;
b) sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscono o non hanno
agito in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o
della legge;
c) porre in essere gli ulteriori provvedimenti consentiti dalla
legge.
3. Il competente Ufficio del RUNTS puo' in ogni caso irrogare le
sanzioni di cui all'articolo 48, comma 5, e 91 del decreto
legislativo n. 117 del 2017.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).