Art. 20

Testo vigente dal 07/08/2025

Articoli di D.M. 125/2025 (23)
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23

Art. 20

Finanziamento del sistema dei controlli

1. Al fine di sostenere lo svolgimento dei controlli ordinari da
parte dei soggetti autorizzati, le risorse finanziarie previste
dall'articolo 96 del decreto legislativo n. 117 del 2017 disponibili
a legislazione vigente e iscritte sul capitolo n. 3526, piano
gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sono ripartite tra i medesimi
soggetti nella misura massima riportata nella sottostante tabella,
parametrata all'ammontare piu' alto delle entrate dell'ente
controllato risultante dai bilanci depositati relativi agli esercizi
finanziari dell'ultimo triennio antecedente all'avvio del controllo:

=========================================================
| |Importo massimo| Entrate dell'ente |
| Fascia | (euro) | controllato |
+=============+===============+=========================+
|a) |50,00 |Fino a euro 60.000,00 |
+-------------+---------------+-------------------------+
| | |Da euro 60.000,01 a euro |
|b) |100,00 |300.000,00 |
+-------------+---------------+-------------------------+
| | |Da 300.000,01 a euro |
|c) |250,00 |1.000.000,00 |
+-------------+---------------+-------------------------+
|d) |500,00 |Oltre euro 1.000.000,00 |
+-------------+---------------+-------------------------+

2. Il contributo per lo svolgimento dei controlli ordinari e'
erogato annualmente sulla base delle seguenti modalita':
a) una prima quota a titolo di anticipazione calcolata nella
misura del 60% dell'importo di cui alla fascia a) del comma 1
moltiplicata per il numero di enti che ciascun soggetto autorizzato
prevede di controllare nell'anno di riferimento secondo il programma
di cui all'articolo 10 comma 3;
b) il saldo sulla base del numero dei controlli risultati
conclusi dai verbali caricati sul RUNTS ai sensi dell'articolo 13.
3. Gli importi erogati a titolo di anticipazione e a titolo di
saldo sono ridotti proporzionalmente ove le risorse finanziarie
disponibili non consentono l'integrale copertura di tutti i controlli
programmati e conclusi nell'anno di riferimento.
4. Se le somme erogate ad un soggetto autorizzato a titolo di
anticipazione sono risultate eccedenti rispetto al contributo
complessivamente spettante a titolo definitivo per la medesima
annualita', il Ministero provvede al recupero della relativa somma
mediante corrispondente riduzione del contributo da erogare
nell'annualita' successiva, oppure, se non e' possibile procedere
alla riduzione, mediante restituzione da parte del soggetto
autorizzato delle somme non dovute.
5. Per lo svolgimento dei controlli ordinari e straordinari da
parte degli Uffici del RUNTS si provvede entro i limiti delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo
n. 117 del 2017 disponibili a legislazione vigente e iscritte sul
capitolo n. 8060 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Le suddette risorse possono
essere impiegate anche per il finanziamento delle convenzioni degli
Uffici del RUNTS con soggetti autorizzati di cui all'articolo 4,
comma 2, lett. c), nel rispetto degli importi massimi di cui al comma
1 del presente articolo.

Informazione, non consulenza. Testo ufficiale letto il 27/09/2026. Fonte: Gazzetta Ufficiale (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). Testo di un atto ufficiale dello Stato, non soggetto a diritto d'autore (art. 5, L. 633/1941).