Art. 6
Autorizzazione di reti associative nazionali
e centri di servizio per il volontariato
1. L'autorizzazione allo svolgimento dei controlli ordinari sugli
ETS e' rilasciata con decreto dell'Ufficio di livello dirigenziale
generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale
del RUNTS. Il decreto di autorizzazione e' pubblicato sul sito
internet del Ministero.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ciascuna RAN e ciascun
CSV interessato presenta al Ministero istanza di autorizzazione con
dichiarazione di impegno ad effettuare i controlli ordinari sugli
enti aderenti, corredata di documentazione comprovante:
a) la propria capacita' di effettuare detti controlli, anche
avvalendosi delle risorse umane e strumentali delle proprie
articolazioni territoriali;
b) la disponibilita' di un numero di soggetti incaricati del
controllo tale da garantire il regolare ed efficace espletamento
delle attivita' di controllo sugli enti aderenti.
3. Ai fini di cui al comma 2, RAN e CSV devono avere adempiuto gli
obblighi di pubblicazione nel RUNTS loro imposti dalla normativa
vigente.
4. L'autorizzazione e' rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione dell'istanza e mantiene validita' sino all'avvenuta
cancellazione della RAN dall'apposita sezione del RUNTS, alla revoca
dell'accreditamento del CSV o fino alla revoca della stessa
autorizzazione. Decorso il predetto termine di novanta giorni,
l'autorizzazione s'intende rilasciata.
5. Il Ministero forma, aggiorna tempestivamente e pubblica con
modalita' idonee sul proprio sito internet l'elenco delle RAN e dei
CSV autorizzati allo svolgimento dei controlli. Dell'avvenuta
autorizzazione allo svolgimento dei controlli e' data evidenza nel
RUNTS mediante apposita indicazione, visibile al pubblico, nella
posizione individuale di ciascuna RAN e di ciascun CSV, quale
«Soggetto autorizzato allo svolgimento dei controlli sugli enti
aderenti ai sensi dell'articolo 93, comma 6, decreto legislativo n.
117/2017».
6. Nell'effettuazione dei controlli sugli enti aderenti, i soggetti
autorizzati sono tenuti ad osservare le disposizioni stabilite dal
presente decreto e ad utilizzare i modelli di verbale di cui
all'articolo 5.