Art. 4
Soggetti responsabili del controllo
1. Sono «Soggetti responsabili» dei controlli di cui al presente
decreto gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati.
2. I controlli ordinari sono effettuati:
a) dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
b) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite
convenzioni con altre reti associative ed altri CSV, sugli enti
aderenti a questi ultimi salvo quanto previsto dal successivo comma
4;
c) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite
convenzioni con gli Uffici del Runts, sugli enti non aderenti ad
alcun soggetto autorizzato ne' ad altre reti associative e ad altri
CSV convenzionati di cui alla lettera b);
d) dagli Uffici del RUNTS sugli enti non aderenti ad alcun
soggetto autorizzato, che non rientrino nelle ipotesi di cui alle
lettere b) e c).
3. Le convenzioni di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse al
Ministero, che le pubblica, anche per estratto, sul suo sito
internet. I soggetti autorizzati che hanno sottoscritto le
convenzioni comunicano al sistema informativo del RUNTS i dati
necessari per mettere in relazione gli enti da controllare con il
soggetto autorizzato che effettuera' il controllo.
4. I controlli straordinari sono effettuati dagli Uffici del RUNTS
sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti
autorizzati.
5. L'Ufficio del RUNTS legittimato per i controlli sugli ETS e'
l'Ufficio competente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n.
106.
6. Se un ente ha aderito a due o piu' Soggetti autorizzati, il
soggetto competente per i controlli ordinari su di esso e':
a) il soggetto autorizzato espressamente scelto dall'ente
mediante apposita funzionalita' del sistema informativo del RUNTS;
b) nel caso di mancata scelta effettuata ai sensi della
precedente lettera a), il Soggetto autorizzato che dalle informazioni
disponibili sul RUNTS risulti indicato per primo.
7. Ai soli fini dell'individuazione del soggetto autorizzato
responsabile dei controlli ai sensi delle disposizioni precedenti, la
revoca dell'adesione non produce effetti se dichiarata al RUNTS
successivamente all'avvio dei controlli ordinari.