Art. 16
Svolgimento del controllo straordinario
1. I controlli straordinari sono effettuati attraverso accertamenti
documentali, facendo ricorso ai documenti depositati nel RUNTS e agli
altri documenti utili richiesti all'ente sottoposto a controllo. A
tal fine, le comunicazioni tra soggetto incaricato del controllo ed
ente sottoposto a controllo avvengono esclusivamente via PEC. Il
soggetto incaricato puo' altresi' richiedere documenti ad altre
amministrazioni.
2. Se dagli accertamenti documentali emerge la necessita' di un
approfondimento istruttorio, il Soggetto incaricato puo' effettuare
visite ed ispezioni nella sede legale dell'ente o negli altri luoghi
in cui si svolge la sua attivita', anche in collaborazione con le
altre pubbliche amministrazioni. In tal caso l'ente sottoposto a
controllo esibisce i libri sociali, i registri e i documenti, e
fornisce i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.
3. Il soggetto incaricato del controllo straordinario se
necessario, acquisisce e trattiene la documentazione sociale per la
durata del controllo straordinario dandone atto nel verbale. Il
soggetto incaricato del controllo straordinario puo' inoltre
convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichiarazione tutti
i soggetti coinvolti nell'attivita' dell'ente, compresi i terzi
interessati. Le dichiarazioni sono raccolte in un apposito processo
verbale redatto dal soggetto incaricato del controllo straordinario e
sottoscritto dal soggetto che le rilascia, oppure sono rese in forma
libera con atto sottoscritto dall'interessato, e a conclusione delle
verifiche sono allegate al verbale. La durata del controllo
straordinario non puo' essere superiore a trenta giorni.
4. Ai controlli straordinari si applicano le disposizioni che
regolano i controlli ordinari, in quanto compatibili.