Art. 10
Periodicita' e programmazione dei controlli ordinari
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, ciascun ETS di cui
all'articolo 2 e' assoggettato a controllo ordinario almeno una volta
ogni tre anni. Il termine per il primo controllo decorre dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'ETS e' stato iscritto
nel RUNTS.
2. Si intendono controllati nel triennio gli ETS nei confronti dei
quali il controllo ordinario, avviato entro il 31 dicembre del terzo
anno, si conclude entro i termini stabiliti dall'articolo 14.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun soggetto responsabile
definisce il programma dei controlli ordinari di propria competenza
per il successivo triennio, sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 8. Entro la medesima data, il soggetto responsabile
carica il programma sull'apposita sezione della piattaforma del
RUNTS.