Art. 7
Vigilanza sui soggetti autorizzati
1. Il Ministero vigila sui soggetti autorizzati per quanto attiene
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
2. L' Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso
il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS revoca con decreto
l'autorizzazione nei seguenti casi:
a) se il soggetto autorizzato richiede la revoca;
b) se il soggetto autorizzato perde i requisiti previsti dalla
legge;
c) se sono accertate gravi o frequenti irregolarita' nello
svolgimento dei controlli;
d) se e' accertata, sulla base delle risultanze dei controlli
espletati, l'inidoneita' del soggetto autorizzato ad assolvere
efficacemente l'attivita' di controllo sugli enti aderenti.
3. La revoca disposta ai sensi della lettera a) del comma
precedente produce effetti soltanto a partire dal triennio successivo
di controlli. Il soggetto autorizzato e' tenuto a effettuare i
controlli gia' programmati per il triennio nel quale la revoca su
richiesta e' stata disposta.
4. Il soggetto al quale e' stata revocata l'autorizzazione non puo'
richiederla nuovamente se non sono trascorsi tre anni dal
provvedimento di revoca.